La Corte d’Appello di Napoli sezione lavoro ha dato ragione ad una impresa che si occupa di igiene ambientale, difesa dallo Studio Labor&Work con l’avvocato Gianlivio Fasciano, su una questione piuttosto complessa che riguardava il computo del lavoro festivo e notturno (in certi casi cumulati tra loro), ai fini dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR), previsto dal contratto e dalle norme in vigore. 

La causa è stata avviata da un dipendente che riteneva di avere svolto turni notturni e festivi eccedenti quanto previsto dal suo contratto e che l’impresa datrice di lavoro non avesse accantonato per il suo TFR le somme corrispondenti in maniera corretta. 

Il dipendente ha proposto un conteggio che però è stato integralmente respinto dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di Appello in secondo grado. 

La disamina della Corte si è svolta in maniera precisa e puntuale sugli orari di lavoro del dipendente, che non ha fornito prova nè di aver lavorato di notte, né in giornate festive eccedenti a quelle previste dal contratto di lavoro. 

«L’allegazione e prova delle ore di notturno effettivamente svolte nella percentuale richiesta in più rispetto a quelle riconosciute da datore di lavoro nel mese non sono state offerte né lo si desume dalle buste paga che invece accantonava le somme per il TFR nei mesi in cui tale percentuale con era stata raggiunta e indicava anche la quota accantonata». 

Con la Sentenza n. 1674/2024 del 15.04.2024 R.G. n. 3132/2022 la Corte ha dunque confermato la sentenza resa dal Tribunale di primo grado. 

È risultato che l’azienda ha correttamente applicato la modalità di computo delle quote di TFR da accantonare e smentito le richieste del lavoratore che lamentavauna differente interpretazione del contratto. 

Il Giudice ha confermato che il criterio giuridico di calcolo utilizzato dall’azienda è conforme alla clausola contrattuale applicabile. 

Il ricorrente invece non ha offerto prova delle ore eccedenti di lavoro notturno e proposto una formula di calcolo non adeguata e approssimativa. 

Per queste ragioni il Giudice ha ritenuto di rigettare l’Appello e confermare la sentenza di I grado, condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio. 

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